fonte:
http://togherotte.ilcannocchiale.it/2009/02/04/la_saga_delle_intercettazioni.html
4 febbraio 2009
Bruno Tinti
Non credo restino molti dubbi sullo scopo che la nostra classe politica intende perseguire quanto alle intercettazione telefoniche: non si debbono fare. Punto e a capo.
In un primo tempo il metodo da utilizzare sembrava dovesse essere quello di ridurre all’osso i reati per i quali le intercettazioni sarebbero state consentite: solo quelli puniti con pene superiori a 10 anni di reclusione. Restavano fuori un sacco di reati gravi ma pazienza, quello che importava era che, tra quelli per cui non si poteva intercettare c’erano tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione; cioè tutti i reati abitualmente commessi dalla classe politica. Che infatti proprio in vista di questo obbiettivo si dava da fare per riformare la disciplina relativa.
Poi qualche politico più attento di altri alle reazioni dell’opinione pubblica deve aver pensato che a tutto c’è un limite e che forse i cittadini non avrebbero apprezzato, e magari la prossima volta avrebbero votato “male”. E così hanno studiato un sistema diverso per ottenere lo stesso risultato; sistema che ha il pregio di non disgustare troppo i futuri elettori che, naturalmente, masticando poco di diritto, non dovrebbero essere in grado di capire fino in fondo i trucchi utilizzati per garantire comunque l’impunità alla casta e ai suoi fiancheggiatori.
Questa considerazione può essere facilmente condivisa leggendo quella parte del DDL che modifica modalità di richiesta, presupposti e termini di durata delle intercettazioni; la trascrivo qui di seguito.
“Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di colpevolezza e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice;
Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti;
Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato;
Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.
Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero da immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1”.
Chi di mestiere non fa il giudice o l’avvocato o il poliziotto (o il politico-delinquente) certamente sarà sorpreso leggendo le precisazioni che seguono.
Dunque, Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale.
Questo vuol dire che tutte le Procure di un Distretto giudiziario (che equivale grosso modo a una Regione, in Piemonte addirittura a due Regioni, Piemonte e Valle d’Aosta), quando debbono intercettare un’utenza telefonica lo debbono chiedere al Tribunale che ha sede nel capoluogo; insomma, in Piemonte e Valle d’Aosta, 19 Procure (tante sono) non possono rivolgersi al loro Tribunale ma debbono far capo al Tribunale di Torino.
Beh, si potrebbe dire, si tratterà di inviare le richieste dei vari Sostituti via fax o via e-mail alla competente Sezione di questo Tribunale capoluogo di Distretto (che sarà certamente costituita in tempi brevissimi, utilizzando quella decina di giudici che, come noto, essendo in soprannumero, non hanno niente da fare e rubano lo stipendio). La competente Sezione del Tribunale leggerà e provvederà in tempi brevissimi.
Peccato, prima di tutto, che di giudici disponibili per svolgere questo lavoro non ce n’é. Come tutti sanno (meno il nostro legislatore) i giudici sono in numero largamente insufficiente per far fronte al lavoro che già hanno; trovarne qualcuno che possa occuparsi di intercettazioni sarà del tutto impossibile.
Ma c’è anche un altro problemuccio che forse avrebbe dovuto essere considerato. Perché il DDL prevede anche che Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmetta al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti.
E qui si tratta di far viaggiare tra una città e un’altra i fascicoli processuali. E chi li porterà? Gli autisti, per la verità, ci sono; erano stati assunti quando gli uffici giudiziari disponevano di un accettabile parco macchine, qualcuna blindata e qualcuna no. Ma adesso, in tempi di vacche magre, le macchine non ci sono più; le poche residue sono destinate al trasporto dei magistrati sotto tutela (le blindate) e al ritiro della posta presso gli uffici postali; attività che spesso non si riesce a fare perché, siccome sono dei rottami, passano più tempo in officina che in strada. E allora, come si farà a trasportare i fascicoli? Senza i quali, si noti, il Tribunale non potrà provvedere sulla richiesta di intercettazione del PM. Tenete conto che si tratta di far viaggiare, avanti e indietro, per centinaia di chilometri (penso al Piemonte, da Aosta o Verbania a Torino, per citare solo le città più lontane) decine ma anche centinaia di faldoni (sarebbero quelle grosse cartelline di cartone, tenute chiuse da lacci di stoffa in genere rotti e riannodati); e che si tratta di farlo tutti i giorni e, forse, anche più volte in un giorno. E attenzione, tutta questa procedura deve essere ripetuta per ogni richiesta di intercettazione. Immaginate che un PM chieda l’autorizzazione ad intercettare l’utenza fissa posta nell’abitazione di Calogero Ammazzatutti; dopo un paio di giorni scopre che questo telefono viene utilizzato dalla moglie di Calogero per ordinare la spesa; ma che, sempre a quel telefono, arrivano numerosi squilli a vuoto provenienti da un cellulare finora ignoto che, ovviamente, viene subito dopo richiamato da Calogero utilizzando un altro apparecchio. Quindi bisogna intercettare questo cellulare nuovo. Altra richiesta, altro viaggio avanti e indietro fino al Tribunale capoluogo di Regione. Poi, da questo cellulare, si risale al cellulare utilizzato personalmente da Calogero e poi a quello del suo amico Giusepe Appaltifacili e poi magari a quello dell’amico di Giuseppe, il senatore Benedetto Dal Popolo. E, almeno per i primi due cellulari (quello di Benedetto è sacro, che scherziamo) bisogna fare altre richieste, altri trasferimenti di fascicoli, altri ritorni di fascicoli e via così.
Ma non facevano prima a dire che le intercettazioni telefoniche ce le dovevamo scordare?
In realtà tutto questo calvario non dovrebbe essere molto frequente; anzi, per la verità, potrebbe non verificarsi mai. Perché il legislatore (ma si può onorare di un titolo simile una o più persone che fanno di questi trucchi?) ha stabilito che le intercettazioni telefoniche si possono fare per tutti i reati per i quali si sono fatte fino ad ora (visto, cari cittadini, che non è vero che noi vogliamo impedire le indagini?). Solo che ci va una piccola condizione: occorrono gravi indizi di colpevolezza.
E questa è proprio una finezza. Dovete sapere che, fino ad ora, i telefoni si potevano intercettare quando c’erano gravi indizi di reato. La distinzione è sottile ma non troppo. Gravi indizi di reato significa che ci sono buone ragioni per pensare che un reato sia stato commesso; da chi ancora non si sa e per questo motivo si fanno le intercettazioni, si cerca di capire chi sia stato a commetterlo. Gravi indizi di colpevolezza significa che ci sono buone ragioni per ritenere che una certa persona abbia commesso un certo reato. Da qui in avanti dunque si potranno intercettare i telefoni solo quando si saprà con pratica certezza che Calogero Ammazzatutti ha in effetti ammazzato Peppino Animapia.
Alla domanda: ma se già sappiamo che Calogero ha ammazzato Peppino, perché dovremmo fare intercettazioni? Attenzione, non le possiamo fare per scoprire se, quando Calogero ha ammazzato Peppino, insieme con lui c’era anche Giuseppe Appaltifacili perché, nei confronti di questo qui ancora non abbiamo gravi indizi di colpevolezza. E mica possiamo usare le intercettazioni per scoprire se è colpevole davvero!
Insomma, secondo il nostro legislatore le intercettazioni le possiamo fare solo quando non ci servono più, perché già abbiamo scoperto il colpevole. Voi direte che non è possibile che qualcuno abbia pensato una bestialità del genere. E invece è possibilissimo. Tanto è vero che l’esistenza di “gravi indizi di colpevolezza” è il presupposto, pensate un po’, per mettere in galera l’imputato. Dice infatti l’art. 273 del codice di procedura penale, che "Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza".
Dunque, ripeto, perché diavolo dovremmo sottoporre ad intercettazione i telefoni di Calogero Ammazzatutti visto che lo abbiamo già arrestato perché è incastrato da gravi indizi di colpevolezza?
Adesso il problema è che tutto questo non vale solo per un banale omicidio. Pur di assicurarsi l’impunità per i reati suoi (pensate ad una bella corruzione con turbativa d’asta e abuso d’ufficio, quelle fantasie di alcuni magistrati politicizzati, quelle poche centinaia di casi isolati che non possono giustificare la barbarie della persecuzione giudiziaria etc. etc.), la casta ha assicurato l’impunità a tutti i delinquenti, anche a gente come Calogero Ammazzatutti che vive di omicidi. Niente di nuovo sotto il solo, naturalmente, ma qui c’è da preoccuparsi parecchio.
Andiamo avanti.
Supponiamo che, nonostante tutto, si riesca a intercettare l’utenza di Calogero Ammazzatutti. Lo si può fare solo per 30 giorni, prorogabili al massimo per altri 30.
E qui si apre un altro panorama ridicolo.
Prima di tutto Calogero Ammazzatutti non dice niente di utile per 59 giorni ma, al sessantesimo, telefona a Giuseppe Appaltifacili e gli dice che domani o dopodomani si troveranno al solito bar per scambiarsi la busta; magari, proprio perché vogliono essere chiari, Calogero dice a Giuseppe “dì all’onorevole Benedetto Dal Popolo che i soldi glieli facciamo avere tutti come lui ha chiesto”.
Beh, sulle intercettazioni a carico di Calogero ci possiamo mettere una croce perché 60 giorni ce li siamo già sparati tutti e non possiamo più intercettarlo.
Ma non possiamo nemmeno intercettare le utenze di Giuseppe (quelle di Benedetto, lo sappiamo, sono sacre). Perché, dice il DDL, le richieste di intercettazione debbono essere fondate
su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento. Che vuol dire che non si può richiedere un’intercettazione sulla base di quanto accertato nel corso di un’altra intercettazione. Quindi, siccome i gravi indizi di colpevolezza a carico di Giuseppe e Benedetto derivano dall’intercettazione a carico di Calogero, niente intercettazioni su di loro, possono starsene tranquilli.
Un’ultima chicca.
Ci sono i procedimenti a carico di ignoti. Per esempio, Modestino Salumiere ha qualche problema con la mafia locale, non riesce a pagare il pizzo da qualche mese e questa un bel giorno gli incendia il locale. Modestino non denuncerebbe nemmeno il fatto ma i pompieri intervengono e così la Procura ne viene a conoscenza. Non ci vuole una scienza particolare per capire che l’incendio è doloso (i pompieri hanno trovato perfino il timer). Quindi indagine per estorsione a carico di ignoti.
Che si fa in questi casi? Si intercetta a tappeto: i telefoni di Modestino, quelli di sua moglie, dei suoi figli, degli amici, dell’amante. Presto o tardi la telefonata in cui si dice “hai visto che ti è successo? Adesso porta i soldi se no la prossima volta …..” la si ascolta. Si identifica da dove viene e da lì parte l‘indagine.
Bene. Adesso non si intercetta più nulla.
Dice il nostro legislatore che "Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato".
Quindi Modestino Salumiere deve, lui, proprio lui, chiedere al PM di sottoporre a controllo le sue utenze. Pensate un po’; gli hanno appena incendiato il negozio e lui dovrebbe fare alla mafia l’ulteriore sgarbo di chiedere le intercettazioni, cosa che la mafia saprebbe benissimo che è successa perché il nostro illuminato legislatore ha proprio previsto che, senza questa richiesta, le intercettazioni non si fanno.
Quindi, quando si andasse ad arrestare Calogero Ammazzatutti dicendo che le prove a suo carico sono costituite dalle intercettazioni compiute sulle utenze di Modestino Salumiere, Calogero saprebbe subito con chi prendersela.
Non bisogna essere dei veggenti per immaginare che richieste di intercettazione provenienti da parti offese ce ne saranno pochine.
Infine (ma c’è tantissimo altro) una chicca.
In caso di reato commesso da ignoti le intercettazioni, se si fanno, debbono servire solo a
identificare l'autore del reato.
Come dire: se intercettando intercettando scopro che Calogero sta parlando con Giuseppe del senatore Benedetto dal Popolo e delle mazzette che gli hanno dato; beh di queste cose non si può tenere conto.
Che facce di bronzo, vero?